Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.
As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.
As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Il Tribunale di Pistoia all’udienza pubblica del 4 giugno ha accolto la domanda di un investitore che aveva affidato i suoi risparmi a un promotore finanziario.
La vicenda risale all’anno 2014 quando un investitore cedette a un promotore finanziario, a più riprese, la complessiva somma di euro 318.000, affinché lo stesso provvedesse a investirla.
In realtà il promotore finanziario utilizzò per fini personali tali somme.
E’ stato citato in giudizio l’istituto di credito al quale apparteneva il promotore finanziario al fine di sentirlo obbligato, in via solidale, al rimborso delle somme illegittimamente apprese dal promotore.
Il Tribunale di Pistoia, respingendo tutte le tesi di difesa del promotore finanziario e in particolare dell’istituto di credito, che si è difeso assumendo di aver operato nella assoluta trasparenza e in particolare rendicontando e consegnando all’investitore tutti gli addebiti delle relative provviste e accrediti dei relativi investimenti.
In sostanza l’istituto di credito ha inteso affermare che stava all’investitore, in base alla documentazione necessaria ricevuta effettuare i dovuti riscontri.
Il Tribunale di Pistoia ha disatteso tutte le tesi di difesa del promotore finanziario e in particolare dell’istituto di credito affermando che è “irrilevante la circostanza che la Banca abbia sempre assolto agli obblighi di informazioni, in quanto la condotta illecita del promotore è stata agevolata dalla posizione che il promotore rivestiva in seno all’istituto di credito”.
Sempre secondo il Tribunale di Pistoia la responsabilità della banca deriva, ex art. 31 comma 2 D.L. 58/1998, dalla circostanza che il soggetto abilitato a conferire l’incarico – la banca – è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Il Tribunale ha condannato in solido, sia il promotore finanziario, che l’istituto di credito, alla restituzione delle somme investite oltre agli interessi e alle spese di giudizio.
La decisione del Tribunale come affermato dall’avvocato Giovanni Giovannelli che ha assistito l’investitore è di particolare interesse perché costituisce motivo di attenzione per tutti coloro che si rivolgono a promotori finanziari che poi in modo illecito e infedele si appropriano di somme ricevute.