Una nuova cintura nera per il Kodokan Montecatini. Sabato 14 dicembre, presso il Palagolfo di Follonica, si sono tenuti gli esami federali della regione Toscana Judo per il passaggio a cintura nera.
In arrivo l’ultimo weekend di attività del 2024 anche per il Pistoia Basket Junior che si lascia alle spalle giorni abbastanza positivi con un bel tris di affermazioni tra Under19, 17 e 13.
Arrivato a poche ore dalla sfida disputata dall’Estra Pistoia Basket 2000 sul campo della Nutribullet Treviso, e subito gettato nella mischia da coach Zare Markovski, per Maurice Kemp Jr la sua integrazione all’interno del gruppo-squadra biancorosso è stata, gioco forza, rapida e velocissima.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che il consigliere Dario Baldassarri assume l’incarico di responsabile delle relazioni esterne di Estra Pistoia Basket 2000.
Manifestazioni finali per gli atleti della Silvano Fedi in questo positivo 2024.
E siamo a 6 candeline per la Terme Parkrun l'evento che ogni sabato mattina, con partenza alle ore 9 dalle Terme Tamerici, permette di fare 5 km nella nostra bellissima pineta.
È di Pieve a NIevole il nuovo campione italiano Under 16. Matteo Gribaldo, tennisticamente cresciuto allo Sporting Club Montecatini con Daniele Balducci (e da pochi mesi tesserato per il Tc Pistoia), ha sconfitto in finale a Tirrenia Simone Massellani.
L’ultimo impegno agnostico d’importanza nazionale del 2024 ha avuto luogo presso il tiro a segno di Milano nel fine settimana appena trascorsa, dove si sono disputati il Campionato d’inverno e la fase nazionale del Campionato giovanissimi.
"I miracoli non esistono", un romanzo amaro sul Natale.
Si chiude il cerchio sul tema “Informazione e disinformazione”, iniziato nel suo primo lavoro, pubblicato nel 2018.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.