Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.
As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.
As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Forza Italia presenta una mozione sulle Terme.
"Considerato
che a fine dicembre 2017 è stato approvato il bilancio d’esercizio 2016 della società Terme di Montecatini s.p.a.; che tale bilancio reca una perdita di Euro 5,3 milioni;che negli ultimi tre anni si registrano perdite per circa 11 milioniesi rilevano di fatto svalutazioni del patrimonio aziendale per circa 80 milioni;che anche per questa annualità la società di revisione non ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;che l’amministratore unico ha derogato ai postulati di bilancio per la sua predisposizione;che il collegio sindacale ha espresso un parere circostanziato all’avveramento di determinati eventi per rilasciare parere sulla continuità aziendale;
che nulla sappiamo della situazione economico patrimoniale dell’anno 2017, il cui bilancio non risulta essere stato approvato;
che la governance della società e gli organismi di controllo sono stati tutti scelti dai due azionisti Regione e Comune
Evidenziato
che il patrimonio sociale è stato stimato in € 64.470;
Valutato
che il capitale sociale era originariamente suddiviso in parti uguali tra Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme, ma nel corso degli anni sono stati effettuati dai soci aumenti di capitale finalizzati ad investimenti nella società, in misura non proporzionale così che gli assetti societari sono mutati con l’attribuzione attuale alla Regione del 67% ed al Comune del 33 % del capitale sociale.
Preso atto
che i descritti aumenti di capitale, stante la disparità di mezzi e di vincoli di bilancio e, all’epoca, la comunanza di intenti tra Regione e Comune, e precisamente la destinazione delle nuove risorse ad investimenti finalizzati al rilancio del sistema economico cittadino, furono effettuati al valore nominale, senza la previsione di un sovraprezzo, nonostante l’enorme sproporzione tra valore del patrimonio netto e capitale sociale, sovraprezzo che, rapportato ad oggi, sarebbe dovuto prudenzialmente ammontare ad almeno 6 milioni.
Evidenziato con rammarico
che a seguito del D.Lgs 175/2016 (cd decreto Madia) la Regione Toscana ha ritenuto non ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 2 del precitato decreto la partecipazione azionaria in Terme di Montecatini stimando che la prestazione di servizi termali , anche se in astratto e a certe condizioni poteva configurarsi come servizio di interesse generale, in concreto è svolto come un servizio erogato dietro corrispettivo economico sul mercato e di conseguenza la società è stata inserita nel piano di razionalizzazione a mente del quale è fatto obbligo alla Regione di dismettere la quota di capitale sociale delle società la cui partecipazione non è ritenuta strategica;
Ricordato
che invece il Comune di Montecatini Terme ha ritenuto ammissibile la partecipazione azionaria nella società (delibera C.C. n. n. 79/2017) in quanto trattandosi di partecipazioni pervenute gratuitamente ex lege è stato lo stesso legislatore ad individuarne l’utilità nelle finalità istituzionali per lo sviluppo economico del territorio e perché lo sfruttamento delle acque termali è servizio di interesse generale e collettivo, considerate le finalità terapeutiche e curative delle acque termali, sia l’importanza delle stesse per l’economia cittadina che ha basato e basa il proprio sviluppo turistico – economico nella valorizzazione e nello sfruttamento delle acque esistenti nel compendio termale;
Verificato
che il decremento patrimoniale da parte del Comune e il correlativo incremento patrimoniale da parte della Regione connessi agli aumenti di capitali sociali sopra ricordati, potevano trovare giustificazione nel perseguimento e finanziamento da parte della Regione della realizzazione del piano di rilancio industriale e dello Stabilimento Leopoldine, il mutato quadro normativo, che ha indotto la Regione a porre in vendita la propria partecipazione e quindi a non poter completare il finanziamento degli investimenti nel piano di rilancio, fa venir meno ogni giustificazione, economica e funzionale, all’operazione di ridistribuzione del capitale sociale, all’epoca posta in essere, ed impone, in adempimento ai doveri di leale collaborazione tra Enti pubblici, una nuova ridistribuzione del capitale e/o delle risorse ricavate, per consentire al Comune di poter, autonomamente, continuare a sostenere con esse la società Terme ed il suo processo di rilancio.
Condivisa
la necessità che il processo di privatizzazione delle azioni della Regione Toscana contemperi con le appropriate garanzie di realizzazione le esigenze degli enti pubblici come quelle degli imprenditori privati di favorire le potenzialità del comparto e dell’azienda, attraverso una preventiva costruzione di una contabilità industriale interna all’azienda, tale da illustrare compiutamente per singolo stabilimento le sue peculiarità contabili rappresentate da un conto economico dedicato; così come siano tempestivamente adottati gli adeguati strumenti urbanistici, tali da favorire e garantire gli investitori, quali ad esempio la realizzazione di strutture ricettive di primo livello nell’area ex lavanderia, così come la derubricazione per taluni stabilimenti del vincolo sanitario al fine di favorire tutte le attività ludiche;
Considerato attentamente
l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico società partecipate) il quale sostanzialmente dispone che nell’ipotesi di insuccesso del bando pubblico avente ad oggetto la vendita delle propria partecipazione al capitale sociale di un partecipata, attivato da quell’Ente Pubblico che ritiene non più strategica la partecipazione al capitale sociale di detta società partecipata, l’Ente Pubblico in questione debba chiedere la liquidazione della propria quota alla società partecipata le cui azioni o quote ha inutilmente collocato sul mercato, adempimento peraltro oggetto di rinvio dal DL Milleproroghe approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato
Valutato
che in caso di asta deserta la Regione Toscana dovrebbe pertanto chiedere la liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale della società Terme di Montecatini s.p.a., adempimento peraltro oggetto di rinvio dal DL Milleproroghe approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato
Dato atto
che la Regione Toscana possiede azioni per un controvalore monetario di Euro € 17.956.760 pari al 67,12% del Capitale sociale della società Terme di Montecatini s.p.a.
Avuto riguardo
ai fondamentali economici e gestionali della società, alla sua risalente esposizione debitoria ed alla evidente carenza di liquidità, ne viene che in ipotesi di richiesta di liquidazione la società non avrebbe certamente, con un giudizio prognostico dotato di sufficiente sicurezza, le risorse necessari per soddisfare la domanda del socio, con la inevitabile conseguenza che dovrebbe immediatamente essere posta in liquidazione
Rilevato
che in questa situazione sarebbe un’eventualità molto probabile l’attivazione di procedura concorsuale con la conseguente chiusura prolungata degli stabilimenti e con i rischi relativi alla conservazione del posto di lavoro dei dipendenti della società
Preso atto
che tale scenario pare più che probabile nell’ipotesi di mancanza di adeguate offerte in sede di bando;
che, allo stato, non sussistono garanzie, ma si apprende dal Defr 2019 risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di:
Invimit per acquisto di tre immobili Terme Tamerici-Terme Leopoldine –Istituto Grocco;
Viri Invest per l’intero complesso immobiliare;
Quadratec srl per locazione di lunga durata o acquisto stabilimento termale Leopoldine.
che a fronte di tali interessamenti, la Regione ha posticipato la data di emissione del Bando di vendita al 28 settembre 2018;
che dalla lettura dei giornali risulta convocata per il giorno 7 Agosto p.v. un assemblea degli azionisti della società Terme di Montecatini Spa per decidere in merito alle manifestazioni di interesse pervenute
Valutato
pertanto come prudente che la vendita della quota regionale sia stata rinviata nell’attesa che si faccia più chiaro lo scenario e si renda più appetibile per il mercato l’acquisizione di esse, con le necessarie garanzia in ordine al processo di investimento sulla società e sui beni sociali;
lo stato attuale di salute della società Terme di Montecatini spa potrebbe non consentire un agevole e sicuro perfezionamento delle manifestazioni di interesse ricevute
Considerato
che il prossimo mese di maggio 2019 si andrà a nuove elezioni amministrative;
che per oltre 9 anni l’attuale amministrazione comunale si è contraddistinta per non avere assunto alcuna iniziativa sul comparto termale;
che valutare in completa autonomia, col socio Regione, di uguale colore politico e per di più a scadenza di mandato tali manifestazioni di interesse, così come assumere iniziative in merito al futuro della città a fine mandato, potrebbe essere lesivo degli interessi democratici e del futuro economico e sociale della città;
che Forza Italia ritiene opportuno che prima di assumere qualsiasi iniziativa o decisione in seno alla società Terme di Montecatini spa il Consiglio Comunale della Città sia opportunamente informato e documentato, circa le iniziative pervenute, lo stato di salute aggiornato della società Terme, in modo che i suoi componenti possano serenamente valutare ed esprimere un compiuto indirizzo verso tali possibili iniziative, avuto anche riguardo al miglior piano industriale presentato dai partecipanti per il rilancio della società
Tutto quanto premesso che il Consiglio Comunale di Montecatini Terme, al fine di attuare il progetto citta’ termale chiede alla Regione Toscana di effettuare le seguenti azioni:
a) di retrocedere a titolo gratuito tutte le proprie azioni, od in parte, fino al raggiungimento della parità con l’azionista comune, oppure pagarne il sovrapprezzo per un ammontare da concordare in contradditorio fra le parti, investendo fin d’ora, in caso di diverso orientamento, il Responsabile del servizio finanziario, il presidente del consiglio comunale, il presidente dell’organo di revisione per la trasmissione del fascicolo alla Corte dei Conti;
b) prima di assumere qualsiasi iniziativa o decisione in seno alla società Terme di Montecatini spa il consiglio comunale della città sia opportunamente informato e documentato, circa le richiamate iniziative pervenute, lo stato di salute aggiornato della società Terme, in modo che i suoi componenti possano serenamente valutare ed esprimere un compiuto indirizzo verso tali possibili iniziative, avuto anche riguardo al miglior piano industriale presentato dai partecipanti per il rilancio della società
c) di favorire ed assumere tutte le misure necessarie ed indispensabili affinché il piano di rilancio e gli investimenti nel compendio termale siano dotati di adeguati strumenti urbanistici, tali da favorire ed attrarre gli investitori, quali ad esempio la realizzazione di strutture ricettive di primo livello nell’area ex lavanderia, così come la derubricazione per taluni stabilimenti del vincolo sanitario al fine di favorire tutte le attività ludiche;
Il Comune di Montecatini vista
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Ex Bassanini), all’art.22, dispose il trasferimento, a titolo gratuito, alle Regione, Province e Comuni delle partecipazioni azionarie, attività, beni, personale, patrimoni, marchi, pertinenze delle aziende termali inquadrate nell’ex EAGAT, previa presentazione di un piano di rilancio al Ministero del Tesoro.
Tenuto conto che
- In virtù di tale ultima disposizione normativa furono trasferite a titolo gratuito alla Regione Toscana ed al Comune di Montecatini Terme le partecipazioni azionarie della Spa Terme di Montecatini;
- La legge stessa con il trasferimento gratuito delle azioni della S.p.A. Terme di Montecatini a Comune e Regione conteneva, come suo presupposto, il riconoscimento degli interessi collettivi perseguiti dalla società come determinante motore propulsivo della comunità (non solo cittadina) nei suoi aspetti peculiari (lavoro-impresa, commercio, turismo).
- il trasferimento è in qualche modo riconducibile a una sorta di sussidiarietà verticale poiché ha attribuito il capitale sociale della società a un ente locale (Comune) e un Ente territoriale (Regione) ontologicamente vocati alla tutela degli interessi della comunità in questione, ancorchè sia il Comune l’ente più vicino alla collettività (e quindi all’assetto socio-economico) che la società deve in qualche modo contribuire a “sviluppare”;
Si impegna
a) nel sostegno di un più ampio e completo piano di rilancio del comparto termale a vincolare il gettito derivante dalla tassa di soggiorno al restauro e manutenzione di uno o più stabilimenti termali, espressamente previsto dall’art.4 del D.Lgs. n.23 del 2011 norma sul federalismo fiscale municipale, Questa ne dispone il concreto utilizzo al solo scopo prefissato per legge, seppur declinato nelle opzioni di libera scelta del Comune.
L’imposta di soggiorno per il finanziamento di interventi in tema di turismo, va, considerata con favore, in quanto l’ampiezza del vincolo di destinazione facoltizza varie direzioni di intervento anche di diverso ambito e ciò, sia nel medesimo periodo, che per gli anni a divenire, sì da consentire un adeguamento costante alle mutate esigenze e domande di servizi dei turisti tenuto conto della emergente esigenza locale.
Conclusivamente, ogni intervento comportante la miglior tenuta, tutela e salvaguardia dei beni costituenti attrattiva territoriale (beni culturali, beni ambientali), costituiscono elementi di rilievo assoluto nell’ascesa della graduatoria dell’appeal turistico del territorio, e pertanto sono coerenti con lo scopo dell’imposta di soggiorno.
Per il Tar Veneto n.653/2012 quel che è necessario è che dal bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell’imposta di soggiorno viene devoluto a finanziare interventi in materia di turismo, significando altresì che ”viene ad usufruire dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città”.