Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.
As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.
As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
La notizia del licenziamento sollevò un polverone con tanto di conferenza stampa organizzata dai sindacati. Invece il giudice del lavoro ha dato ragione ai titolari, gestori della Bottega del gelato, contro il ricorso della loro ex dipendente Valeria Rubino.
La vicenda risale al marzo 2010 e fece molto scalpore soprattutto perché la dipendente licenziata stava affrontando una battaglia già difficile con una brutta malattia. Sostenuta dal sindacalista Cgil Vincenzo Scotellaro la giovane montecatinese di 22 anni annunciò il ricorso contro il licenziamento avvenuto nel novembre 2009. Nodo della questione era la mancata accettazione da parte dei datori di lavoro della proroga del periodo di malattia avvenuta dopo una mese dalla scadenza dei termini.
Sui gelatai si era scatenata una campagna diffamatoria su internet. Un bagno di fango che i due datori sperano si plachi con la decisione del giudice.
Le motivazioni della sentenza in sintesi: «Il mese di attesa - si legge nella sentenza - prima del licenziamento è un periodo ragionevole per le verifiche necessarie ai datori ad evitare iniziative intempestive. L’applicazione del periodo più lungo, di 18 mesi, chiesto dalla dipendente, è previsto in caso di tubercolosi e non è applicabile per patologie analoghe che non si accompagnino al ricovero in istituti".