Settimane di grande impegno per la Silvano Fedi, impegnata sia in gara che in campo organizzativo.
L’ultimo dei tre appuntamenti, il Rally Città di Pistoia, ha chiuso l’annata con grande soddisfazione, dopo le dispute dei rallies “Valdinievole” e “Abeti”.
Nonostante la concomitanza con la Firenze Marathon un buon numero di partecipanti ha preso parte all’edizione numero 31 del ‘’Trofeo Contea delle Cerbaie’’.
Acqua dell'Elba Nico Basket - Pallacanestro Femminile Prato 77-57
Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Raccontami un libro – Consigli di lettura di Valentina.
Inaugurazione sabato 23 novembre alle 17.
CONFEDILIZIA-via Dalmazia, 6-56126- PISA
Tel.050/561798-fax 050/555466 e-mail: apepisa@tin.it
(l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il Giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18)
Prelazione, contratti preliminari, obblighi
"In tema di prelazione urbana, ove nel contatto preliminare di compravendita dell’immobile tra proprietario-locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto ed il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l’obbligo, a norma del quarto comma dell’art. 38 della L. n. 392/1978, di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell’acconto entro i novanta giorni (trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della "denuntiatio" ed al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25815/’09).
Recesso e necessità abitativa
"Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente, ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, in base ad un’equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici. Il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza poter pretendere giustificazioni di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 26526/’09).
LA CONFEDILIZIA