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PESCIA
Un ordine del giorno di Biscioni e Pieraccini sul ricalcolo delle soglie Isee per le famiglie con persone disabili

29/2/2016 - 9:39

I consiglieri comunali Luca Biscioni e Gianpaolo Pieraccini presentano un ordine del giorno contro le nuove disposizioni per il calcolo dell'Isee delle famiglie con persone disabili.


Premesso che

• l'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene utilizzato per accedere a una serie di servizi sanitari e assistenziali, necessari per la sopravvivenza delle persone con disabilità
grave e non autosufficienza;
• su delega della legge n. 214 del 2011, è stato emanato il decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente (Isee)”;
• il suddetto Dpcm ha riformato l’Isee con modalità che comportano una pesante compromissione della piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in violazione dei principi costituzionali di tutela delle persone disabili desumibili dal combinato disposto degli art.li 2, 3, 32 e 38 della Carta costituzionale che garantiscono la dignità della persona, l’uguaglianza e il fondamentale diritto alla salute, nonché in violazione degli obblighi assunti dall’Italia con la legge 3.3.2009 n . 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006;
• a seguito della riforma introdotta da decreto, vengono considerate reddito la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento e tutte le provvidenze economiche per le prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate concesse alle persone con disabilità. Questo comporterà l’inaccessibilità al servizio riabilitativo da parte di molte persone disabili e si tradurrà nella perdita del loro diritto alla cura. Le persone con disabilità non potranno più accedere – ad esempio – ai contributi per l’assistenza indiretta (vita indipendente), agli assegni di cura, ai contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per il trasporto personale;
• in tal modo, vengono ad aumentare il reddito utile ai fini del calcolo dell’Isee somme di denaro ovvero contributi economici ed agevolazioni fiscali concessi dagli enti pubblici per recuperare lo svantaggio in cui si trova la persona con disabilità e per assicurare la realizzazione dei diritti
costituzionalmente riconosciuti;
• il nuovo Isee opera un discriminazione tra disabili maggiorenni con nucleo familiare a sé, disabili maggiorenni e disabili minorenni, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, inserendo nel calcolo Isee solo nel primo e nell’ultimo caso il reddito familiare, con conseguente disparità di trattamento tra persone disabili e con la lesione del diritto delle persone con disabilità a formare una propria famiglia in violazione dell’art. 23 della convenzione Onu;
• pone un tetto alle franchigie, considerando detraibili fino a un massimo di 5 mila euro le spese sanitarie per il familiare disabile, ma solo se indicate in dichiarazione dei redditi. Ciò con una doppia conseguenza negativa:
a) chi utilizza le dichiarazione dei redditi forfettarie non può beneficiare di queste detrazioni;
b) le spese sanitarie per le persone con disabilità documentate oltre il limite detraibile di 5 mila euro l'anno non potranno essere detratte, ma paradossalmente saranno sostanzialmente considerate reddito disponibile;
• la valorizzazione di reddito e patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico di appartenenza (che comprende anche fratelli, cognati o conviventi dei fratelli e loro figli) anche per i nuclei familiari che accolgono persone con disabilità grave e anziane non autosufficienti, lede il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, che è una diretta attuazione della Convenzione Onu e dei principi di non discriminazione, dignità intrinseca, autonomia individuale e indipendenza della persona con disabilità: infatti non può esserci autonomia individuale se la scelta della prestazione dipende dalla disponibilità di tutti i familiari di
farsi carico di ing enti oneri della retta;
• conteggia nel patrimonio immobiliare anche la prima casa in base alla rendita catastale, tuttavia le tariffe di estimo sono elaborate dall’Agenzia del Territorio in funzione della dimensione del comune, con una conseguente disparità di trattamento tra persone disabili che vivono in comuni diversi;
• attribuisce agli enti erogatori la possibilità di introdurre ulteriori criteri di concessione delle prestazioni sociali, con conseguenti disparità tra persone disabili abitanti in comuni diversi, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 117 cost. sui livelli essenziali di assistenza, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.


Considerato che:

• gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate devono emanare gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, in conformità con le disposizioni del nuovo decreto; e quindi dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali;
• i parametri del nuovo Isee determinano un ampliamento della base reddituale e patrimoniale;
• per le persone con grave disabilità e gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la contribuzione dei costi, rispetto alla fruizione dei servizi domicialiari, diurni o residenziali, deve avvenire sulla base del solo Isee personale e non familiare;
• esistono in Italia esempi di amministrazioni, che hanno previsto che i disabili gravi e non autosufficienti siano esentati dalla presentazione dell'ISEE per l’accesso alle prestazioni.

 

considerato inoltre che

• i nuclei familiari con persone con disabilità anziché essere agevolati vengono invece ingiustamente discriminati con l'ulteriore illegittima conseguenza di concentrare sulla famiglia un obbligo di solidarietà che la Costituzione, all'art. 2 e all'art. 38, pone in capo all'intera collettività;
• la Corte Costituzionale insegna che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di un potere discrezionale, il quale però non ha carattere assoluto ma trova un limite nel “[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000);
• i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti verso l’alto per non comportare un ingiusta
esclusione dall’erogazione per chi fino ad ora ne ha avuto diritto.


Visto che:
• il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), in data 11 febbraio 2015, con le tre sentenze (n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) si è pronunciato sul ricorso per l’annullamento avente ad oggetto: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee)” con particolare riferimento all’art. 4, comma 2, lett. f); all’art. 4, comma 3, lett. c); all’art. 5, comma 2; all’art . 6; all’art. 2, comma 1, all’art. 2, comma 2, all’art. 3 nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso o comunque consequenziale”;
• il succitato ricorso è stato accolto in parte dal Tar del Lazio che annulla l’art. 4, comma 2, lett. f), Dpcm n. 159/2013 “f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); il Tar ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 4 del Dpcm n. 159/2013 nella parte in cui include nel computo Isee, le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità, per cui pensioni di in validità ed indennità di accompagnamento non possono essere considerati redditi ai fini del calcolo dell’Isee;
• alla luce di quanto sopra esposto, i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti alla luce di quanto determinato dalle tre sentenze n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, per non comportare
un ingiusta esclusione dall’erogazione dei servizi per chi fino ad ora ne ha avuto diritto;
• il Consiglio di Stato il 17/09/2015 ha respinto la richiesta di sospensiva che era stata avanzata dal governo nel suo ricorso contro le succitate sentenze, dichiarando quindi l'illegittimità di non aver fino adesso applicato le tre sentenze che erano immediatamente esecutive.

 

Per tutto ciò premesso il consiglio impegna il sindaco e la giunta

• a farsi portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministro del lavoro per apportare le necessarie correzioni al Dpcm n. 159 del 2013, secondo quanto sopra dedotto dalle tre sentenze n. 2454/15, n. 2458/15, n. 2459/15 della terza Sezione del Tar Lazio;
• a rispettare le sentenze del Tar Lazio, immediatamente esecutive, e a adottare di conseguenza provvedimenti in merito alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale il cui accesso è subordinato alla presentazione dell'Isee, così come riformulato dal Governo; in particolare: 

 

A. a determinare adeguate soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con disabilità grave e non autosufficienti, affinché esse possano continuare ad usufruire di quei servizi che sono essenziali per la loro sopravvivenza e la loro dignità di vita;
B. a coinvolgere in questa iniziativa anche le amministrazioni locali limitrofe al fine di garantire l’accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con disabilità grave e non autosufficienti ivi residenti".

 
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2/3/2016 - 16:17

AUTORE:
Manola

sui nuovi criteri per l'Isee che includono le indennità percepite dai disabili nel calcolo del reddito Isee, c'è da segnalare la nuova sentenza del Consiglio di Stato depositata il 29 Febbraio 2016.
Il Consiglio di Stato conferma le sentenze del Tar Lazio che escludono dal calcolo del reddito Isee le indennità, sia risarcitorie che di accompagnamento, percepite dagli invalidi.
Il Cds, recita così" le indennità d'accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare nè all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva e ontologica situazione d'inabilità che provoca in sè e per sè disagi e una diminuzione di capacità reddituale".
A voi le considerazioni del caso