Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.
As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.
As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Il Comune di Montecatini rende noto che fino al 24 giugno i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti elencati nel bando di assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione, potranno presentare domanda secondo quanto disposto dal bando stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Requisiti per l’ammissione al contributo
Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente e del nucleo familiare entro la data di scadenza del bando e comunque, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:
A. Residenza anagrafica nel Comune di Montecatini Terme, nell’immobile per il quale si richiede il contributo.
B. Cittadinanza - Cittadinanza Italiana. - Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea e possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea – a condizione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno.
In caso di presentazione di dati incompleti e/o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
C. Essere titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo come regolamentato ai sensi della Legge 431/98 e s.m.i., regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell’Imposta di registro annuale e/o assoggettato all’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, se è il caso eventualmente rinnovata, di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. - In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale potranno essere presentati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente. - Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) attualmente disciplinati dalla Legge Regione Toscana n. 2 del 2/1/2019 e i contratti di locazione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (Palazzi con pregi artistici/signorili) come indicato dall’art. 1 comma 2 L. 431/98 e s.m.i..
D. Non essere titolari (da parte di tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia). L’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
E. Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente o componente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri Imu, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri Ivie (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori devono essere rilevabili dalla dichiarazione Isee.
Le disposizioni di cui alle lettere D. ed E. non si applicano quando ricorrono le seguenti fattispecie: - Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; - Titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; - Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 del Codice di Procedura Civile.
I cittadini di paesi aderenti all’Unione Europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno produrre, in sede di presentazione della domanda di contributo per l’affitto, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero di origine, anche dall’ambasciata o Consolato, debitamente legalizzati e tradotti in italiano nelle forme previste dalle leggi e dalle norme internazionali, che ne dichiari la conformità all’originale, nella quale si attesti che i componenti del nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione di immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine. Per i cittadini non italiani, comunitari e non comunitari, la certificazione dell’indisponibilità dell’alloggio deve essere rilasciata dall’autorità competente dello Stato estero di origine, anche dall’ambasciata o consolato, corredati di traduzione in italiano autenticata dall’autorità consolare italiana o nelle forme di legge, che ne dichiari la conformità all’originale. Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” o “motivi umanitari”. Tali soggetti dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2019. Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” o “motivi umanitari” devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno.
F. Di possedere un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al Dpcm n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
G. Di non superare il limite di Euro 40.000 come patrimonio complessivo. Quest’ultimo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle lettere E. ed F..
H. Essere in possesso di attestazione Isee calcolata ai sensi del Dpcm n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni dalla quale risulti un valore Ise (Indicatore della situazione economica), aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre, non superiore a Euro 28.684,36.
I. Essere in possesso di attestazione Isee dalla quale risultino valore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), valore Ise (Indicatore della situazione economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore Ise, calcolati ai sensi del Dpcm n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA A - Valore Ise uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime Inps per l’anno 2019 pari a euro 13.338,26; - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
FASCIA B - Valore Ise compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime Inps per l’anno 2019 (euro 13.338,26) e l’importo di euro 28.684,36; - Incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24%. Valore Isee non superiore a euro 16.500,00.
Il contributo previsto dall’art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque ente ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.