Reduce da una stagione da montagne russe, partita con la dolorosa rinuncia alla Serie A maschile, Riccardo Fedi dà uno sguardo generale alla stagione della propria società.
A Montecatini Terme l’Ippodromo Snai Sesana ha acceso i motori per il mese di luglio con la prima riunione che porta agli appuntamenti più importanti e a una continua festa all’interno dell’impianto dedicata alla cittadinanza.
Si è concluso con la finale disputata al poligono di Tiro a segno di Lucca il Campionato regionale toscano, circuito di cinque prove valido per l’ammissione ai Campionati italiani assoluti di ogni categoria e specialità.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare il ritorno in maglia biancorossa per la prossima stagione Lba 2024/25 di Gabriele Benetti che ha sottoscritto col club di via Fermi un accordo di durata annuale.
Ben 24 podisti della Silvano Fedi hanno tagliato il traguardo più ambìto, quello dei 50 chilometri in piazza delle Piramidi all’Abetone.
Nella serata di lunedì 1 luglio, presso la sede di via Marruota, si è svolta una riunione alla presenza di tutta la dirigenza, dello staff tecnico e logistico, e degli addetti della segreteria di Montecatini Calcio.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di ufficializzare l’accordo, di durata annuale, con l’ala Elijah Childs che farà parte del roster biancorosso per la stagione 2024/25 in Lba.
Fabo Herons Montecatini ha il piacere di annunciare di avere ingaggiato il playmaker Emanuele Trapani, nato a Giulianova l’11 gennaio 1999, 182 centimetri, proveniente da Orzinuovi, in A2.
Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi.
Il 30 giugno, sull’Appennino Pistoiese, riapre al pubblico Oca Oasy contemporary art and architecture.
Salvatore Leggio (Pescia è di tutti) ha scritto al prefetto e al segretario comunale per chiedere se il parere del Ministero può essere applicato anche al Comune di Pescia.
"Con la presente vengo a segnalare che, dalla consultazione del portale del Ministero dell’Interno inerente ai pareri sugli enti locali (parere del 14 giugno 2021), si evince che l’incompabilità di cui all’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 si applica anche agli amministratori condannati in via definitiva della Corte dei Conti.
Si legge nel parere del Ministero dell’Interno che “che l’articolo 63, comma 1, n.5 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, dispone che non possa ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto o azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito”.
La chiara lettera della norma definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall'intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell'ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
Dalla banca dati delle sentenze della Corte dei Conti si apprende che Oreste Giurlani è stato condannato in via definitiva con sentenza n. 160/2022 dalla seconda sezione centrale della Corte dei Conti, in cui si legge che “la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata".
Nella sentenza si legge che “Oreste Giurlani era stato convenuto in giudizio per essere condannato al pagamento di euro 724.331,65 a favore della delegazione regionale per la Toscana dell'Uncem – Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, di cui era presidente e rappresentante legale".
A tale pronuncia si aggiunge quella, precedente, della terza sezione centrale di Appello della Corte dei Conti n. 560/2021 che condanna “Giurlani Oreste al pagamento a favore della delegazione Uncem Toscana della somma di euro 685.872,97 oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza”.
Dalla banca dati del Comune di Pescia si evince, ad esempio con la determinazione n. 1403/2015, che il Comune era socio di Uncem, e per la liquidazione di quanto dovuto aveva ricevuto anche un “avviso ingiunzione di pagamento”.
Essendo il Comune socio di Uncem e, dunque, esercitando su tale organizzazione i poteri di indirizzo e vigilanza che spettano agli aderenti secondo lo statuto dell’associazione, con la presente chiediamo di valutare se la sentenza definitiva della seconda sezione centrale di Appello della Corte dei Conti n. 160/2022 che condanna l’amministratore locale Giurlani al pagamento di una somma in favore di Uncem stessa integri la casistica prevista dal parere di cui all’oggetto.
In attesa di un cortese riscontro, nelle more ci riserviamo di valutare la legittimità degli atti amministrativi a cui Giurlani ha concorso a seguito della sentenza della Corte dei Conti, attivando nel caso quanto previsto dall’art. 70 Tuel".