A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo, di durata biennale, con Giuseppe Valerio che sarà il secondo assistente di coach Dante Calabria.
Dopo il Kim e liu del Nord e il Kim e Liu di Roma la società sportiva Kin Sori Taekwondo asd si conferma prima delle toscane nel taekwondo e 3 nel parataekwondo italiano.
All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme un altro bel sabato di sera di trotto e di festa per tutto il pubblico presente, circa 1400 presenze.
Si è conclusa la quinta edizione del Pistoia Basket Project Camp, il grande camp di pallacanestro organizzato dal Pistoia Basket Junior che attira sull’appennino tosco-emiliano, nello specifico a Fanano in provincia di Modena, un numero sempre più elevato di ragazzi.
Italiani individuali e di società master da applausi per l’Atletica Pistoia. La società del presidente Remo Marchioni ha raccolto allori e soddisfazioni sia nella kermesse capitolina, la prima, sia in quella tenutasi a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, la seconda.
Fabo Herons Montecatini ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Matteo Aminti, un'ala-centro del 2005, proveniente dalla Virtus Siena, che completerà il roster della prima squadra per il campionato di Serie B Nazionale 2024-25.
Il mercoledì sera di corse all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme è stato incentrato su uno dei personaggi più famosi al mondo, Pinocchio e, in particolare, sul Parco policentrico di Collodi.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di durata triennale con Dante John Calabria che sarà il nuovo capo allenatore della nostra prima squadra in vista del campionato 2024/25 di Lba.
Per tutto il mese di agosto, fino al 9 settembre, è visitabile nelle vetrine esterne e nello spazio espositivo interno.
Domenica 14 luglio la mostra si è chiusa a Palazzo Buontalenti. L’esposizione, curata da Walter Guadagnini, ha presentato 70 opere.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.