Riceviamo e pubblichiamo il testo di una lettera che i capigruppo del Pd Giorgi, di Fli Giuntoli e di Rifondazione Comunista Campolunghi hanno inviato al Prefetto affinché intervenga urgentemente rispetto alla legittimità dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pescia del 29 aprile p.v. "Con la presente, i seguenti consiglieri comunali vogliono informare S.E. Il Prefetto di Pistoia che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Leggio, annunciate nella seduta del 5 aprile u.s., il vicepresidente del Consiglio Comunale ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale in data 29 aprile 2013 iscrivendo all'ordine del giorno la mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 TUEL ma non l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, fissata invece in una seduta successiva (8 maggio 2013), come si evince dalle convocazioni che alleghiamo. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede, all'art. 34 c. 5, che “in caso di dimissioni dalla carica di Presidente, le stesse sono presentate dal Presidente direttamente al Consiglio comunale, previa apposita convocazione dello stesso per l'elezione del nuovo Presidente ovvero, in forma scritta indirizzate al Consiglio e ricevute a protocollo; in questo secondo caso alla convocazione del Consiglio provvede il Vice Presidente nei termini di cui sopra”, ovvero, secondo il c.4, “entro dieci giorni dall'evento”. La ratio della norma è dunque quella di assicurare che l'operatività del Consiglio Comunale sia piena sotto ogni punto di vista, data l'importanza della figura del Presidente del Consiglio Comunale che, infatti, secondo l'art. 33 dello stesso Regolamento “assicura il buon andamento dei lavori” ed svolge un ruolo “a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.” La convocazione del Consiglio Comunale è avvenuta in data 18 aprile 2013 per il giorno 29 aprile (unico punto: mozione di sfiducia) e per il giorno 8 maggio (primo punto: elezione del Presidente del Consiglio Comunale). Non si è mai visto, in nessuna assemblea elettiva di ogni ordine e grado, che nella prima seduta utile dopo le dimissioni o la cessazione dalla carica del Presidente dell'assemblea stessa, in questo caso quella del 29 aprile p.v., non sia messo all'ordine del giorno, quale primo punto, il ripristino di tale figura La centralità del ruolo del Presidente del Consiglio Comunale quale presupposto indefettibile di legittimità e di operatività del Consiglio stesso si desume anche dall'art. 40 c.2 del Testo Unico degli Enti Locali che prevede che “nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.” Se invece, come dimostra l'ordine del giorno del consiglio comunale del 29 aprile 2013, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale fosse elemento secondario e accessorio e non primario ed essenziale per il funzionamento dell'assemblea, il Testo Unico degli Enti Locali non fisserebbe in modo così chiaro non la potestà ma l'obbligo di procedere subito all'elezione del Presidente del Consiglio stesso fin dalla prima seduta; se ne desume dunque che, nella prima seduta utile dopo la cessazione o le dimissioni del Presidente, il Consiglio deve preliminarmente eleggere il suo nuovo presidente e poi procedere all'esame dell'ordine del giorno, per poter validamente deliberare. Se dunque, fin dal proprio insediamento, il Consiglio deve avere un Presidente regolarmente eletto a garanzia delle “prerogative dei Consiglieri”, ciò vale a maggior ragione se si deve garantire la principale prerogativa del Consiglio Comunale e delle minoranze, ovvero la corretta trattazione della mozione di sfiducia al Sindaco, come in questo caso. La mancata iscrizione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale (29 aprile) rappresenta dunque una violazione dell'art. 34 c.5 del regolamento interno ma soprattutto dei principi dell'ordinamento per quanto riguarda le assemblee elettive degli Enti Locali, ben desumibili dal citato art. 40 c. 2 del TUEL che vedono l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale quale adempimento primario e indefettibile dell'assemblea stessa per garantirne la sua piena funzionalità non solo nella prima sedute ma a maggior ragione lungo tutto il periodo in cui essa esercita le proprie funzioni. I sottoscritti consiglieri comunali, per i motivi sopra esposti, qualora l'ordine del giorno non fosse modificato per conformarlo al dettato del regolamento, si riservano tutte le azioni nelle sedi competenti a tutela della piena legittimità delle deliberazioni compiute dal Consiglio Comunale e delle loro prerogative, sancite dall'ordinamento statale. Poiché il Vicepresidente del Consiglio Comunale ha deciso di non ascoltare le sollecitazioni da noi compiute nelle sedi opportune per conformare l'ordine del giorno della seduta del 29 aprile a quanto prevede il regolamento, chiediamo a S.E. un intervento formale verso il Vicepresidente del Consiglio Comunale. Veniamo a farLe questa richiesta in virtù delle Sue competenze in materia di controllo sulla legittimità degli atti degli enti locali, in particolare quelle sancite dall'art. 39 c.5 del TUEL che prevede l'intervento del prefetto “in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio”, trattandosi in questo di caso di violazione palese di regolamento rispetto alla definizione dell'Ordine del Giorno della seduta del 29 aprile p.v., che avrà ad affrontare la discussione della mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 TUEL, punto che deve essere affrontata dal Consiglio con un Presidente regolarmente eletto che assicuri dunque la piena legittimità della seduta stessa e il pieno rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali."
Fonte: Comunicato stampa Pd