As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Vikki Jayne Todd, maestro e atleta del gruppo sportivo Kin Sori Taekwondo asd, si conferma vicecampionessa italiana di taekwondo.
E' stato un weekend da incorniciare, quello che ha visto la scuderia Motor Zone Asd assoluta protagonista nel 2° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini.
Titolo tricolore per Cristina Mariani (Montecatini Marathon) che si aggiudica la gara assoluta della campestre ai campionati italiani Uisp di Ferrara.
Non riesce, per un soffio, l’impresa all’Estra Pistoia Basket di essere la prima squadra a imporre l’alt nella Lba 2024/25 alla capolista Dolomiti Energia Trentino che sfrutta la tradizione positiva che ha, da sempre, al PalaCarrara e vince per 88-92 nell’ottava giornata del campionato.
Il PalaTagliate di Lucca continua a tingersi di rosanero, con le ragazze di coach Leonardo Rastelli che superano 60-64 una delle squadre più forti del campionato.
Il direttore sportivo della Larcianese Gabriele Cerri comunica di aver tesserato in data odierna due calciatori: Alessandro Seghi e Abdoulaye Ndiaye.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Dante Calabria.
Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi
Raccontami un libro – Consigli di lettura di Valentina.
Ordinanza del Comune:
"Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, anche contraffatti, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno, in particolare nella notte di Capodanno; Atteso che è compito del Comune tutelare i beni pubblici e sollecitare la massima attenzione perché sia preservata l’incolumità personale dei cittadini; Visto l’afflusso di persone che in questo particolare momento con forti limitazioni negli spostamenti e con contrasto agli assembramenti che nei giorni di festività frequenteranno il centro per lo shopping e per cui lo scoppio di giochi pirotecnici non consentirebbe la normale fruibilità del centro commerciale naturale.
Considerato, inoltre, che l’uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici – sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico; Visto che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio e malessere a persone e animali, domestici e non.
Atteso che l’amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati significativi infortuni legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la polizia municipale; Vista la circolare 11/01/01 n. 559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.; Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.00 n° 267 e s.m.i.; Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00; Vista la L. 24.11.81 n° 689; Vista la L. 24.07.08 n° 125; Vista la L. 15.07.09 n° 94; Comune di Montecatini Terme Visto l’articolo 3 D.P.R. 31 marzo 1979; Visti gli artt. 659 e 703 del c.p.;
invita tutti i cittadini a rispettare, ex D. Lgs. n° 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore;
ordina ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e del riposo delle persone, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e del benessere e della salute degli animali;
il divieto in tutto il territorio comunale dell’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio di ogni genere dal giorno 24/12/2022 al giorno 02/01/2023, fatta salva l’esistenza di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. (da euro 25 a euro 500), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria. Le violazioni al seguente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge citata.