Una nuova cintura nera per il Kodokan Montecatini. Sabato 14 dicembre, presso il Palagolfo di Follonica, si sono tenuti gli esami federali della regione Toscana Judo per il passaggio a cintura nera.
In arrivo l’ultimo weekend di attività del 2024 anche per il Pistoia Basket Junior che si lascia alle spalle giorni abbastanza positivi con un bel tris di affermazioni tra Under19, 17 e 13.
Arrivato a poche ore dalla sfida disputata dall’Estra Pistoia Basket 2000 sul campo della Nutribullet Treviso, e subito gettato nella mischia da coach Zare Markovski, per Maurice Kemp Jr la sua integrazione all’interno del gruppo-squadra biancorosso è stata, gioco forza, rapida e velocissima.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che il consigliere Dario Baldassarri assume l’incarico di responsabile delle relazioni esterne di Estra Pistoia Basket 2000.
Manifestazioni finali per gli atleti della Silvano Fedi in questo positivo 2024.
E siamo a 6 candeline per la Terme Parkrun l'evento che ogni sabato mattina, con partenza alle ore 9 dalle Terme Tamerici, permette di fare 5 km nella nostra bellissima pineta.
È di Pieve a NIevole il nuovo campione italiano Under 16. Matteo Gribaldo, tennisticamente cresciuto allo Sporting Club Montecatini con Daniele Balducci (e da pochi mesi tesserato per il Tc Pistoia), ha sconfitto in finale a Tirrenia Simone Massellani.
L’ultimo impegno agnostico d’importanza nazionale del 2024 ha avuto luogo presso il tiro a segno di Milano nel fine settimana appena trascorsa, dove si sono disputati il Campionato d’inverno e la fase nazionale del Campionato giovanissimi.
"I miracoli non esistono", un romanzo amaro sul Natale.
Si chiude il cerchio sul tema “Informazione e disinformazione”, iniziato nel suo primo lavoro, pubblicato nel 2018.
Salvatore Leggio (Pescia è di tutti) ha scritto al prefetto e al segretario comunale per chiedere se il parere del Ministero può essere applicato anche al Comune di Pescia.
"Con la presente vengo a segnalare che, dalla consultazione del portale del Ministero dell’Interno inerente ai pareri sugli enti locali (parere del 14 giugno 2021), si evince che l’incompabilità di cui all’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 si applica anche agli amministratori condannati in via definitiva della Corte dei Conti.
Si legge nel parere del Ministero dell’Interno che “che l’articolo 63, comma 1, n.5 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, dispone che non possa ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale “colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente del comune o della provincia ovvero verso istituto o azienda da essi dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito”.
La chiara lettera della norma definisce una causa di incompatibilità la cui ratio, come chiarito dalla giurisprudenza, “risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall'intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell'ente che è stato chiamato ad amministrare”. (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n.6426).
Dalla banca dati delle sentenze della Corte dei Conti si apprende che Oreste Giurlani è stato condannato in via definitiva con sentenza n. 160/2022 dalla seconda sezione centrale della Corte dei Conti, in cui si legge che “la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata".
Nella sentenza si legge che “Oreste Giurlani era stato convenuto in giudizio per essere condannato al pagamento di euro 724.331,65 a favore della delegazione regionale per la Toscana dell'Uncem – Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, di cui era presidente e rappresentante legale".
A tale pronuncia si aggiunge quella, precedente, della terza sezione centrale di Appello della Corte dei Conti n. 560/2021 che condanna “Giurlani Oreste al pagamento a favore della delegazione Uncem Toscana della somma di euro 685.872,97 oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza”.
Dalla banca dati del Comune di Pescia si evince, ad esempio con la determinazione n. 1403/2015, che il Comune era socio di Uncem, e per la liquidazione di quanto dovuto aveva ricevuto anche un “avviso ingiunzione di pagamento”.
Essendo il Comune socio di Uncem e, dunque, esercitando su tale organizzazione i poteri di indirizzo e vigilanza che spettano agli aderenti secondo lo statuto dell’associazione, con la presente chiediamo di valutare se la sentenza definitiva della seconda sezione centrale di Appello della Corte dei Conti n. 160/2022 che condanna l’amministratore locale Giurlani al pagamento di una somma in favore di Uncem stessa integri la casistica prevista dal parere di cui all’oggetto.
In attesa di un cortese riscontro, nelle more ci riserviamo di valutare la legittimità degli atti amministrativi a cui Giurlani ha concorso a seguito della sentenza della Corte dei Conti, attivando nel caso quanto previsto dall’art. 70 Tuel".