Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.
Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.
Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.
As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.
As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Confesercenti torna sul canone speciale Rai dopo il nuovo invio alle imprese da parte dell'azienda radiotelevisiva di bollettini di pagamenti.
"Stanno pervenendo alle imprese, in questi giorni, migliaia di lettere della Rai con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall’ambito familiare delle trasmissioni radiotelevisive. Confesercenti intende chiarire i termini della questione, per evitare che si ingenerino falsi convincimenti tali da spingere le imprese a effettuare versamenti non dovuti.
Nelle prime settimane dell’anno, Rai aveva inviato una lettera alle imprese di ogni tipologia, nella quale affermava che le norme di legge in materia di “abbonamenti alle radioaudizioni” imporrebbero l’obbligo del pagamento di un canone di abbonamento speciale anche a chi detenga, al di fuori dell’ambito familiare, apparecchi quali computer collegati in rete, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.
Il messaggio, per la sua perentorietà, insieme alla poca chiarezza, rischiava di spingere numerose aziende, per nulla tenute al pagamento del canone speciale, ad assolvere un supposto obbligo. Confesercenti, a seguito della diffusione dell’equivoca lettera della Rai, si era opposta fermamente all’applicazione di quello che appariva un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità dell’accesso a un servizio, piuttosto che sull’utilizzo reale del medesimo.
Dopo un comunicato-stampa di (parziale) smentita da parte della Rai, una nota del Dipartimento delle comunicazioni aveva finalmente chiarito che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone Tv).
Ebbene, in questi giorni la Rai sta inviando di un nuovo avviso alle imprese, nel quale si ricorda che le vigenti disposizioni normative impongono l’obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti. La nuova lettera fa riferimento altresì all’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione. Alla lettera è annesso un bollettino di c/c postale già compilato.
Confesercenti raccomanda alle imprese di prestare attenzione al fatto se gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale Rai sarà dovuto, e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.
Pertanto nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi tv, ma per effettuare promozioni di propri prodotti o servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, pubblici esercizi) o per consentire agli utenti la visualizzazione dei risultati di giochi e scommesse (ad esempio in sale scommesse o tabaccherie), il canone speciale Rai sarà comunque dovuto qualora il monitor sia dotato di sintonizzatore e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso".