Valdinievole OGGI La Voce di Pistoia
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Rispondo al lettore che ha pubblicato il suo punto di vista in merito al camioncino dei panini . Io penso che volevano semplicemente dare un servizio alle persone che uscendo dalla discoteca possono avere .....
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Due vittorie e tre sconfitte nel bilancio dell’ultimo weekend del Pistoia Basket Junior.

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A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Il giocatore indosserà la maglia numero 9.

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A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala americana Elijah Childs.

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Dal 21 al 24 novembre va in scena la prima tappa della fase eliminatoria della Ibsa NextGen Cup 2025.

CALCIO

Le statistiche rappresentano gli ingredienti dei record e ogni primato dà vita a tantissime curiosità.

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As Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del consiglio di amministrazione del club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere.

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A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Luka Brajkovic.

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As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.

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Inaugurazione sabato 23 novembre alle 17.

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Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi

Ferragosto nella valle
quanto caldo che mi assale.

La grande .....
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MONTECATINI
Contratto di appalto Montecatini Palace, la Orion replica alla Filcams: "Stipendi pagati regolarmente"

28/7/2017 - 11:55

Il legale della società Orion, Alessandro Marini, replica alla Cgil sulla vicenda del Montecatini Palace.

 

"Scrivo in nome e per conto della Orion Srl, in persona del legale rappresentante, che me ne ha conferito mandato, al fine di rappresentarvi quanto segue.

 

A seguito di quanto da voi divulgato nei giorni 25 e 26 luglio, con la presente intendiamo contestarne integralmente il contenuto anche al fine di esporre quanto accaduto realmente.


La Filcams Cgil di Pistoia, nella persona di Umberto Macchi, ha affermato che la società Orion ha operato un demansionamento nei confronti della governante e che i lavoratori sono pagati in proporzione al numero delle camere effettuate e non in base alle ore di lavoro svolto.


In primo luogo occorre precisare che la Orion non aveva alcun obbligo legale o contrattuale di assunzione dei lavoratori in occasione del cambio appalto con la precedente appaltatrice ma, al solo fine di salvaguardare l’occupazione nel territorio e assicurarne la pace sociale, ha provveduto ad assumere tutte le risorse presenti in un elenco fornito dalla società uscente, pur non essendo a conoscenza dei singoli lavoratori, della loro storia lavorativa e delle loro attitudini.


Relativamente alla attività svolta dalla governante, mai la stessa è stata in alcun modo indotta o obbligata allo svolgimento di mansioni deteriori. Al riguardo, nel corso di una riunione tenutasi in data 13 giugno con la vostra organizzazione sindacale, alla presenza della nostra consulente del lavoro e del responsabile di commessa, è stato semplicemente ribadito alla stessa di attenersi all’orario di lavoro contrattualmente stabilito e che l’eventuale lavoro straordinario doveva e deve essere autorizzato dalla datrice di lavoro.


Sul punto inerente la retribuzione, sempre nel corso della predetta riunione e a seguito di espressa richiesta del Macchi, la scrivente si impegnava a effettuare un ricalcolo delle retribuzioni relative al mese di aprile e maggio 2017, secondo parametri orari contrattuali analizzati, riveduti e concordati con l’organizzazione sindacale. La società, pertanto, elaborava la busta paga del mese di giugno, secondo i predetti parametri, ma non avendo avuto il tempo tecnico necessario per effettuare i calcoli relativi anche alla differenze retributive pregresse (ovvero per i mesi di aprile e maggio), non inseriva tali ultime voci nella busta paga di giugno.


Nel tardo pomeriggio del venerdì 21 luglio, la consulente del lavoro riceveva una telefonata da parte del sindacalista, il quale chiedeva contezza sul pagamento delle differenze retributive ma, poiché la telefonata avveniva dopo l’orario di chiusura dello studio, non le era possibile fornire informazioni se non il lunedì mattina successivo.


Il pomeriggio del lunedì, lo stesso sindacalista veniva informato dalla consulente che erano state predisposte le buste paga corrette per il mese di giugno ma per le differenze retributive occorreva attendere qualche giorno. A questo punto il sindacalista non intendeva attendere e pretendeva il pagamento immediato minacciando scioperi o stati di agitazione. Il consulente gli comunicava, pertanto, che lo avrebbe fatto contattare dall’amministratore della società.


In data 25 luglio, lo stesso Macchi inviava una missiva con la quale sosteneva di non essere stato contattato dalla società ma in realtà il legale rappresentante, dopo averlo contattato telefonicamente, nello stesso giorno, inviava una mail comunicando che i conteggi erano in corso di predisposizione e che il pagamento sarebbe avvenuto a breve. Non contento della risposta, Marchi chiedeva alle lavoratrici di non presentarsi sul luogo di lavoro, sino a effettivo pagamento avvenuto.

 

La Orion, nella giornata di ieri e come già programmato a prescindere dai fatti narrati, provvedeva al pagamento delle spettanze concordate ai lavoratori a mezzo bonifici bancari, i cui dettagli sono stati prontamente comunicati a Macchi a mezzo mail.


In ultimo, lo stesso sindacalista, ha minacciato nell’articolo del 25 luglio, di rivolgersi alla magistratura e all’Ispettorato del lavoro per il mancato pagamento degli assegni familiari ai dipendenti, accusando la società di aver commesso il reato di appropriazione indebita. In realtà, nessun lavoratore ha mai presentato alla società richiesta di erogazione di assegni familiari.


Nella giornata di ieri lo stesso Macchi, ancora, pubblicava on line sul sito Gonews.it e su Il Tirreno.Geolocal.it la notizia dell’avvenuto pagamento delle differenze retributive insinuando, senza alcun riscontro plausibile e in assenza di contraddittorio con la società, che la stessa avesse corrisposto somme inferiori a quelle dovute.


Per quanto sopra esposto, diffidiamo l’organizzazione sindacale a reiterare le affermazioni di cui agli articoli pubblicati on line nelle date 25 e 26 luglio, perché diffamatorie e lesive del buon nome della società. Invitiamo la stessa a rettificare, stessi mezzi, quanto affermato e chiarendo espressamente l’erroneità dei fatti cosi come narrati dal Macchi.


Ci si riserva, in assenza di positivo riscontro, di agire presso le sedi giudiziarie, civili e penali, onde inibire eventuali futuri comportamenti lesivi, ottenere la correzione o la rimozione del contenuto degli articoli in questione e tutelare i diritti ritenuti lesi da quanto affermato.


Con particolare riferimento alla presunta commissione del reato di appropriazione indebita da parte della Orion, valuteremo l’opportunità di proporre querela per diffamazione e agire per il risarcimento dei danni, subiti e subendi da tale circostanza.


Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha affermato che: “nel caso di diffamazione commessa tramite internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale, atteso che "la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive" (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 4741/2000). E invero, è proprio la potenzialità diffusiva del mezzo informatico che conduce ad affermare come la pubblicazione di un contenuto offensivo in rete trovi per ciò solo un’amplificazione della sua lesività, considerata l’idoneità del veicolo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cfr. Cass. Pen., n. 41276/2015)».


A ciò si aggiunga che le notizie immesse on-line, rischiano di "galleggiare" in un eterno presente (Cass. Pen., n. 4501/2009, RCP, 2010, 1060), tanto che è possibile parlare di una sorta di "eternità mediatica" delle notizie (Cass. Pen., n. 10594/2013 e T. Napoli 11184/2015, Ius Explorer, i quali osservano come per contro «la diffamazione realizzata attraverso i giornali» abbia «certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo»).


A ogni buon conto, restiamo a disposizione al fine di discutere l’intera vicenda ed evitare ulteriori inasprimenti, potenzialmente lesivi del buon funzionamento delle attività aziendali, dei rapporti con la committente e, soprattutto, della serenità dei lavoratori".

 
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