Una nuova cintura nera per il Kodokan Montecatini. Sabato 14 dicembre, presso il Palagolfo di Follonica, si sono tenuti gli esami federali della regione Toscana Judo per il passaggio a cintura nera.
In arrivo l’ultimo weekend di attività del 2024 anche per il Pistoia Basket Junior che si lascia alle spalle giorni abbastanza positivi con un bel tris di affermazioni tra Under19, 17 e 13.
Arrivato a poche ore dalla sfida disputata dall’Estra Pistoia Basket 2000 sul campo della Nutribullet Treviso, e subito gettato nella mischia da coach Zare Markovski, per Maurice Kemp Jr la sua integrazione all’interno del gruppo-squadra biancorosso è stata, gioco forza, rapida e velocissima.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che il consigliere Dario Baldassarri assume l’incarico di responsabile delle relazioni esterne di Estra Pistoia Basket 2000.
Manifestazioni finali per gli atleti della Silvano Fedi in questo positivo 2024.
E siamo a 6 candeline per la Terme Parkrun l'evento che ogni sabato mattina, con partenza alle ore 9 dalle Terme Tamerici, permette di fare 5 km nella nostra bellissima pineta.
È di Pieve a NIevole il nuovo campione italiano Under 16. Matteo Gribaldo, tennisticamente cresciuto allo Sporting Club Montecatini con Daniele Balducci (e da pochi mesi tesserato per il Tc Pistoia), ha sconfitto in finale a Tirrenia Simone Massellani.
L’ultimo impegno agnostico d’importanza nazionale del 2024 ha avuto luogo presso il tiro a segno di Milano nel fine settimana appena trascorsa, dove si sono disputati il Campionato d’inverno e la fase nazionale del Campionato giovanissimi.
"I miracoli non esistono", un romanzo amaro sul Natale.
Si chiude il cerchio sul tema “Informazione e disinformazione”, iniziato nel suo primo lavoro, pubblicato nel 2018.
La consigliera di Fratelli d'Italia del comune di Uzzano ci invia la seguente mozione che noi riportiamo integralmente.
Ricordato:
- la Legge 5 febbraio 1992, n.104 avente per oggetto: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che tra i suoi obiettivi prevede all’art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 avente per oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- la Legge regionale 18 ottobre 2017 n. 60 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”.
Ricordato altresì
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo;
- l’art. 30 della succitata Convenzione (Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport): comma 1 “Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale” e comma 5: “ Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
- (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche; (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico; (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive”;
- che la Convenzione, inoltre, impegna gli Stati ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020;
- che l’Unione Europea da tempo ritiene che l’approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze.
Ricordato infine
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176;
- l’art. 31 della succitata Legge: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”;
- la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Preso atto
- che sta crescendo l’attenzione nei confronti della possibilità di integrazione dei bambini con qualunque forma e grado di disabilità affinché vivano momenti ludici insieme ai loro coetanei;
- che purtroppo all’interno dei luoghi di svago pubblici vi sono raramente strutture attrezzate che permettono la socializzazione ed il gioco in autonomia per i bambini con disabilità.
Considerato:
- che un parco giochi inclusivo è un luogo in cui i bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme, interagire tra loro, utilizzando i giochi installati nel parco e diminuendo di fatto le distanze che possono venirsi a creare di fronte alla diversità;
- che al momento non esistono leggi che regolamentino la realizzazione di parchi inclusivi e accessibili a tutti;
- che per parco inclusivo si intende una metodologia progettuale relativa all'ambito di oggetti, strutture, infrastrutture che possono essere utilizzate anche da persone con disabilità fisiche e psichiche.
Ritenuto
- un diritto dei bambini disabili poter fruire dei parchi pubblici e giocare con i propri coetanei senza essere esclusi a causa di giochi inadeguati e/o di barriere architettoniche;
- necessario garantire alle persone con disabilità la partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo svago.
Impegna la Giunta Comunale
- a prendere atto della necessità immediata di accrescere l’attenzione nei confronti della tematica descritta in narrativa;
- ad individuare, di concerto con gli Enti e le strutture competenti, le potenziali aree oggetto di intervento per l’adeguamento e riqualificazione di parchi giochi esistenti e/o per la realizzazione di nuovi parchi inclusivi e accessibili;
- a determinare, di concerto con i soggetti competenti, le modalità, i provvedimenti e gli strumenti utili per predisporre un piano per la dotazione di giochi e arredi idonei per bambini disabili nei parchi/giardini/aree gioco e nel rispetto della normativa di riferimento per la sicurezza;
- a promuovere la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, anche attraverso il finanziamento, in via sperimentale, di progetti pilota realizzati dal Comune, tenuto conto delle risorse disponibili.