L’ultimo weekend di gennaio porta in dote una piacevole novità per il Pistoia Basket Junior.
Podisti della Silvano Fedi impegnati, questo weekend, quasi esclusivamente nella “Montecatini Half Marathon”, con buoni piazzamenti e un bello spirito di squadra.
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La diciassettenne Virginia Martelli, che vive con la famiglia a San Baronto, ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il gradino più alto del podio.
Si è svolta domenica 26 gennaio presso la piscina intercomunale Larciano-Lamporecchio, la seconda tappa della ventiduesima edizione del Campionato interregionale di nuoto-Trofeo Giacomo Di Napoli.
Erano circa 600 i partecipanti alla sesta edizione della gara podistica <<Half Marathon Città di Montecatini Terme>>, sulla classica distanza di km 21,098 e organizzata alla perfezione dalla società Montecatini Marathon.
L’Ippodromo Snai Sesana torna protagonista in questo nuovo anno aprendo i battenti, anche questa volta, alla ‘Half Marathon città di Montecatini Terme’.
Consueto punto settimanale sull’attività del Pistoia Basket Junior che chiude un weekend particolarmente positivo. Di seguito il resoconto delle varie partite disputate dalle squadre biancorosse del settore giovanile.
Sabato 1 febbraio è in programma l'inaugurazione della mostra "Caos, lo spazio alla parola".
La famiglia polacca di nove persone fu assassinata dai tedeschi per aver dato rifugio ai vicini di casa ebrei.
A seguito di un recente intervento dell’ex ragioniere capo del Comune Rossi, l'amministrazione comunale dà una risposta pubblica alle sue affermazioni sugli avvisi di accertamento "per non creare sconcerto e confusione nei cittadini".
"L’art. 1, comma 87 della legge 549/95 prevede che la firma autografa contemplata dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La legittimazione ad adottare la sottoscrizione a stampa in luogo della firma autografa non presuppone a monte l’adozione di uno specifico provvedimento dirigenziale, là dove l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile coincida con il dirigente che dispone delle funzioni di accertamento e di emanazione degli atti impositivi.
Il provvedimento dirigenziale a cui fa espresso riferimento l’art. 1 comma 87 della legge 549/95 si rende, invece, sempre necessario allorquando il dirigente conferisca ad altri i poteri di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
Tant’è che la legge 549/95 fu emessa proprio in virtù del fatto che appena due anni prima, ossia dal 1° gennaio 1993, fu introdotto il sistema dei concessionari dei tributi locali, che si sarebbero sostituiti al Comune nello svolgimento dell’attività di gestione e accertamento dei tributi locali, quali inizialmente la Tosap e l’Imposta di pubblicità e, subito dopo, ossia a partire dal D.Lgs. 446/97, di tutti gli altri tributi. La sentenza a cui fa riferimento l’ex ragioniere riguarda proprio una simile fattispecie.
E dunque, in una situazione in cui l’attività di gestione del tributo locale veniva scissa e separata dal Comune per essere conferita a soggetti concessionari privati, il legislatore ritenne che l’adozione di un provvedimento dirigenziale con cui si indicava personalmente il soggetto referente e responsabile del concessionario fosse una garanzia per il contribuente che si sarebbe visto recapitare atti emessi da terzi rispetto al Comune.
In sostanza, la tutela rappresentata dall’atto dirigenziale in questione consiste nel garantire, in una situazione in cui non è il Comune direttamente ad emettere atti di accertamento, che il Comune abbia comunque effettuato un controllo sul soggetto terzo concessionario e abbia individuato i responsabili di tale attività. E quindi lo scopo è quello di garantire l’attribuibilità dell’atto firmato a stampa al concessionario comunale che non lo sottoscrive a penna.
Il problema sollevato nell’articolo del 23 febbraio non sussiste, dal momento che gli atti firmati a stampa direttamente dal dirigente comunale non possono soffrire del dubbio della provenienza degli stessi dal dirigente medesimo, perché non c’è nessuna delega.
Basti poi soffermarsi sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ben rappresentata da Corte di Cassazione, Sezione civile, Sentenza, 10 giugno 2009, n. 13375, che risolve il problema dell’attribuibilità dell’atto amministrativo e della sua esistenza anche in caso di assenza totale della firma, affermando con tutta chiarezza che “l’atto amministrativo esiste come tale, allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso”.
Giusto per una corretta informazione dei cittadini, infine, ci risulta che in nessuno dei ricorsi a oggi presentati al giudice tributario contro gli avvisi di accertamento sia stata sollevata la questione della firma a stampa".