Palagiaccio Firenze Academy - Acqua dell'Elba Nico Basket 63-65
Fabo Herons Montecatini comunica di aver ingaggiato la guardia lituana Tautvydas Kupstas, 192 cm, nato il 14 febbraio 2000 a Kaunas, in Lituania.
Sconfitta molto pesante nella lotta salvezza per l’Estra Pistoia Basket 2000 che, nella 18° giornata di Lba, soccombe al PalaCarrara contro la Nutribullet Treviso per 84-90.
L’ultimo weekend di gennaio porta in dote una piacevole novità per il Pistoia Basket Junior.
Podisti della Silvano Fedi impegnati, questo weekend, quasi esclusivamente nella “Montecatini Half Marathon”, con buoni piazzamenti e un bello spirito di squadra.
Acqua dell'Elba Nico Basket - Medicina Unica Srl Number8 79-65
La diciassettenne Virginia Martelli, che vive con la famiglia a San Baronto, ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il gradino più alto del podio.
Si è svolta domenica 26 gennaio presso la piscina intercomunale Larciano-Lamporecchio, la seconda tappa della ventiduesima edizione del Campionato interregionale di nuoto-Trofeo Giacomo Di Napoli.
"Raccontami in libro", di Maria Valantina Luccioli
Sabato 1 febbraio è in programma l'inaugurazione della mostra "Caos, lo spazio alla parola".
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Prelazione, contratti preliminari, obblighi
"In tema di prelazione urbana, ove nel contatto preliminare di compravendita dell’immobile tra proprietario-locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto ed il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l’obbligo, a norma del quarto comma dell’art. 38 della L. n. 392/1978, di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell’acconto entro i novanta giorni (trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della "denuntiatio" ed al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25815/’09).
Recesso e necessità abitativa
"Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente, ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, in base ad un’equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici. Il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza poter pretendere giustificazioni di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino". Così ha deciso la Cassazione (sent. n. 26526/’09).
LA CONFEDILIZIA