As Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare la firma dell’accordo, fino al 30 giugno 2025, con l’ala/pivot americana, con passaporto lettone, Andrew Smith.
Vikki Jayne Todd, maestro e atleta del gruppo sportivo Kin Sori Taekwondo asd, si conferma vicecampionessa italiana di taekwondo.
E' stato un weekend da incorniciare, quello che ha visto la scuderia Motor Zone Asd assoluta protagonista nel 2° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini.
Titolo tricolore per Cristina Mariani (Montecatini Marathon) che si aggiudica la gara assoluta della campestre ai campionati italiani Uisp di Ferrara.
Non riesce, per un soffio, l’impresa all’Estra Pistoia Basket di essere la prima squadra a imporre l’alt nella Lba 2024/25 alla capolista Dolomiti Energia Trentino che sfrutta la tradizione positiva che ha, da sempre, al PalaCarrara e vince per 88-92 nell’ottava giornata del campionato.
Il PalaTagliate di Lucca continua a tingersi di rosanero, con le ragazze di coach Leonardo Rastelli che superano 60-64 una delle squadre più forti del campionato.
Il direttore sportivo della Larcianese Gabriele Cerri comunica di aver tesserato in data odierna due calciatori: Alessandro Seghi e Abdoulaye Ndiaye.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Dante Calabria.
Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi
Raccontami un libro – Consigli di lettura di Valentina.
Il giudice di pace di Pistoia, Silvia Facchini, con sentenza n. 205/2021, ha accolto il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, riconoscendo la non debenza degli importi richiesti da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, in base alla legge n.13 del 2009, con il conseguente diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti, a far data dal 2015, relativi anche a periodi precedenti.
La causa ha preso il via dal ricorso presentato da Giovanni Carangelo, abitante in zona Le Querci, assistito dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello (Perugia), al quale, pur non essendo servito da nessun impianto di depurazione, era stata addebitata la quota di tariffa relativa alla depurazione (non dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Carangelo, e anche a molti altri utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente (con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi), asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il sig. Carangelo ha sostenuto invece che il richiamo alla legge n.13/2009 era infondato, in quanto non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, e in quanto Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti, imposti dalla stessa legge.
Publiacqua dal canto suo, chiedeva anche che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Carangelo.
Il giudice di pace di Pistoia Silvia Facchini ha però accolto quanto sostenuto dall’avv. Ponziani, con particolare riguardo al mancato rispetto della tempistica prevista per la progressione dei lavori, nonché alla “censurabile condotta di cattiva informazione dell’utente, al quale fino alla fine del 2015 era stato comunicato che non era in essere alcuna attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione”, salvo poi richiedere la relativa tariffa retroattivamente per i cinque anni precedenti.
Conseguentemente, il giudice ha dichiarato non dovute tutte le somme richieste da Publiacqua a partire dalle fatture del 2015, ex legge n.13/2009, nonché quelle successive con causale “depurazione”, condannando altresì la stessa Publiacqua alla spese di giudizio.
La sentenza assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti di Publiacqua non serviti da impianti di depurazione funzionanti (che si calcola siano diverse migliaia), i quali potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.