In un rush finale vietato ai deboli di cuore, l’Estra Pistoia Basket annusa l’opportunità di tornare alla vittoria grazie a 7′ nell’ultimo periodo di grande intensità in casa della neo co-capolista del campionato.
Il ritrovo della gara è fissato per le ore 13 in Piazza Serafina Nesti di Caserana dove alle ore 14,30 prenderà il via il primo concorrente a seguire poi ogni 30’’ gli altri concorrenti.
Il 31 dicembre scadranno i termini per iscriversi alla “X° Coppa dei Club MSP ITALIA” di Padel in Toscana.
Sono stati giorni di grande entusiasmo in casa Pistoia Basket Junior per il “Red Christmas Party” che ha regalato momenti di gioia e di condivisione sul parquet del PalaCarrara con la presenza di centinaia di ragazzi che si sono ritrovati poco prima di Natale.
Dopo l’ufficializzazione di giovedì 26 dicembre, come nuovo capo allenatore di Estra Pistoia Basket 2000 con un accordo fino al 30 giugno 2025, ecco alcuni dettagli in più a livello di carriera di coach Gasper Okorn e le sue prime dichiarazioni in biancorosso.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che Zare Markovski non è più l’allenatore della prima squadra.
Sgoccioli della stagione 2024 e podisti della Silvano Fedi in gara alla “Corsa di Babbo Natale” a Montecatini Terme.
Anche l’ultima gara dell’anno, a Pavel Group, ha regalato due soddisfazioni, tanto da chiudere la stagione decisamente con il bilancio in positivo.
Rubrica "Raccontami un libro – Consigli di lettura di Valentina"
"I miracoli non esistono", un romanzo amaro sul Natale.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.