Domenica scorsa, oltre al ritorno al successo sul campo per Estra Pistoia nel campionato di Lba, si è celebrata una intensa giornata di relazioni e business anche al di fuori del parquet grazie al primo “Biancorosso day”.
Ancora soddisfazioni per il Kodokan Montecatini, storica scuola di judo della Valdinievole.
Numerose presenze in gara, due vittorie e altri interessanti piazzamenti.
Mooneygo Basket 2000 Senigallia - Acqua dell'Elba Nico Basket 64-72
Dopo due mesi e mezzo l’Estra Pistoia Basket torna finalmente alla vittoria nella 16° giornata di Lba 2024/25 al termine di un match vietato ai deboli di cuore in un PalaCarrara infuocato e dopo una partita che sembrava già indirizzata per gli ospiti nel primo tempo.
Secondo weekend del mese di gennaio e proseguono gli impegni, nei rispettivi campionati, per le squadre biancorosse fra gironi di ritorno che iniziano a entrare nel vivo oppure la seconda fase già dietro l’angolo.
Ad assistere agli allenamenti delle Pink Girls, infatti, c’erano il commissario tecnico della Nazionale femminile Under16 Giovanni Lucchesi e il dirigente responsabile delle attività femminili nazionali della Fip Roberto Brunamonti.
Dopo i 6 punti e 6 rimbalzi nel match di esordio in maglia Estra Pistoia Basket 2000, per Derek Cooke Jr sono giorni importanti per conoscere al meglio l’ambiente biancorosso, entrare nei meccanismi di squadra sul campo e nell’alchimia di spogliatoio.
"Raccontami un libro", di Maria Valentina Luccioli
Da lunedì 20 gennaio al 30 marzo la mostra fotografica “La comunità dei muri”.
In merito alla Tares il sindaco Antonio Pappalardo ritiene opportuno precisare quanto segue.
"Per quanto concerne le attività artigiane e industriali le aree dove sono svolti i processi produttivi sono escluse totalmente dall'applicazione della Tares. L'art.11 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani infatti, approvato con delibera Cc n. 22 del 30 settembre 2013, in linea con la decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE), disciplina tra le altre cose l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali ed industriali da cui sono però esclusi i rifiuti generati nei processi produttivi.
L'art.10 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con delibera Cc n. 23 del 30 settembre 2013, dispone che nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, ovvero sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.4 del Regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Tra le superfici non soggette a tariffa rientrano quelle delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver provveduto correttamente con propri oneri allo smaltimento ed attesti di aver destinato l'intero flusso generato da tali processi a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
A tal fine occorre che gli interessati presentino una apposita richiesta il prima possibile e comunque entro il termine che consenta al gestore di tenerne conto per il calcolo del saldo 2013.
In via residuale l'art.10 suddetto dispone altresì che qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile é calcolata forfettariamente applicando le percentuali di abbattimento previste all'intera superficie su cui l'attività é svolta.
Le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco ex art. 10 del Regolamento suddetto sono inferiori rispetto a quelle previste nel previgente Regolamento Tia ma, mentre prima si applicavano solamente alla parte variabile, queste devono applicarsi sia alla parte fissa che alla parte variabile.
Inoltre le tipologie di produzione previste e “tipizzate” alle quali sono applicabili le riduzioni suddette sono solamente elencate a titolo esemplificativo.
Pertanto le tipologie di produzione che non sono in elenco non significa che non possono godere delle riduzioni bensì viene loro applicata la riduzione corrispondente all'attività più attinente tra quelle previste.
A titolo meramente esemplificativo l'attività di produzione di spazzole e lo stampaggio di materiale plastico viene assimilata sempre in via residuale (qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo che sono quelle in cui sono insediati processi produttivi che generano rifiuti speciali) all'attività descritta al numero 16 dell'elenco denominata “locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti” alla quale si applica una riduzione del 25% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile della Tares.
Inoltre, e per finire, le sanzioni previste all'articolo 35 del Regolamento Tares sono quelle previste per legge da applicare in tutti i casi di violazioni di norme tributarie ai sensi del D.Lgs. 472/97.
Nel Regolamento é stato inoltre adottato l'Istituto dell'accertamento con adesione per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso e sono previste ipotesi di riduzione delle sanzioni stesse.
Ricordiamo che personale di Publiambiente è a disposizione dell'utenza presso il palazzo comunale fino a mercoledi 30 ottobre il lunedi e il mercoledi in orario 9/13 e 15/17.30 e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30".