All’Ippodromo Snai Sesana convegno che chiude il calendario di luglio con un mercoledì che ha visto al centro della serata il Premio Avis regionale Toscana.
Nel fresco della località montana delle Piastre si è disputata l’edizione numero sei del Trofeo Tiziano Spampani gara podistica competitiva sulla distanza di km 8 per i competitivi e di km 3,500 per i partecipanti alla ludico motoria.
Non vi erano molte gare in questo scorcio di fine luglio, ma la Silvano Fedi si è resa ugualmente protagonista con due successi e ottimi piazzamenti.
Martedì 30 luglio alle ore 15 nella sala consiliare del Palazzo comunale si è tenuta una cerimonia di premiazione.
Arrivano soddisfazioni per Art Motorsport 2.0 e per il suo copilota Andrea Gabelloni.
È arrivata la prima, grande soddisfazione per Laserprom 015. La scuderia valdinievolina, nuova realtà motosportiva che ha sede a Larciano, ha festeggiato con Brunero Guarducci la vittoria del Trofeo Rally di Zona 3, il campionato riservato alle auto storiche.
Nella mattinata di lunedì 29 luglio Lba ha comunicato ufficialmente quello che sarà il calendario della stagione 2024/25 che vede ai nastri di partenza, per il secondo anno consecutivo, anche l’As Estra Pistoia Basket 2000.
Ben 75 staffette hanno onorato la memoria del podista Alessio Torracchi, gara podistica a staffetta 3,900 x 2 atleti organizzata dalla Pro Loco Fognano.
C'era una volta un ragno che tesseva la sua ragnatela intorno a uno scrigno dorato per mangiarsi tutte le mosche...
Il mlibro è scritto a quattro mani da Dalmazio Biagini, Serafino Cappelli, Valter Ciurli e Riccardo Biagini.
L'ex regioniere capo comunale Fabio Rossi controreplica al Comune (leggi qui) sulla vicenda delle cartelle dei tributi locali.
"Il Comune ha replicato circa i miei dubbi sulla legittimità degli avvisi di accertamento dei tributi comunali. Nella replica non è dato di conoscere l'estensore dell'articolo sottoscritto semplicemente come Comune di Pescia.
Non posso non esimermi dal confutare quanto rilevato nel medesimo. Il primo periodo corrisponde esattamente ai contenuti dell'art.1, comma 87 della legge 549/95, mentre i tre successivi sono unicamente frutto di opinioni personali dell'autore dell'articolo, non trovando riscontro alcuno nella norma succitata e neppure nelle procedure di riferimento.
La sentenza invocata dal sottoscritto è vero che riguarda un caso di illegittimità riferito a un avviso emesso da un concessionario autorizzato alla gestione del tributo comunale,ma la sentenza precisa testualmente che “la procedura sancita nella legge 549/95 opera sia nel caso in cui il tributo sia gestito di rettamente dall'amministrazione quanto in quello in cui il tributo sia gestito da un privato concessionario”.
E' sconcertante come si vogliano rappresentare i fatti in maniera ingannevole addirittura, negando l'evidenza, con l'aggravante di interpretare la norma a esclusivo e personale piacimento. Il provvedimento dirigenziale è indispensabile e la sua mancanza rende illegittimo l'atto di accertamento: questa è la verità a nulla valendo i maldestri tentativi di rappresentarne una diversa. L'ammettere l'errore commesso avrebbe come conseguenza la dichiarazione di danno erariale da parte della magistratura contabile, ma questo è un problema che riguarda esclusivamente l'amministrazione comunale.
Certamente, questa iniziativa della parte pubblica, non solo crea sconcerto e confusione nei cittadini, ma continua a evidenziare una preoccupante precarietà nella gestione dell'azione amministrativa.
Non va dimenticato che a oggi i tempi di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati sono in pratica scaduti, per cui anche se i contribuenti tartassati e sfiduciati, volessero non potrebbero iniziare la procedura del contenzioso tributario".