Secondo weekend 2025 e Silvano Fedi subito in grande spolvero, con due vittorie e ottime prove degli atleti/e scesi in gara.
Salto a due mercoledì alle 20.30 al Pala Tagliate.
Nonostante il freddo, circa trecento podisti hanno dato vita alla trentaseiesima edizione della "Scarpinata di’ granocchio", gara podistica sulla distanza di km 13,200 e ludico motorio di km 10, organizzata dalla società Podistica Aglianese e il circolino Arci.
Nemmeno a Trieste l’Estra Pistoia Basket 2000 riesce a invertire la rotta e ritrovare quella vittoria che manca da inizio novembre e incamera, nella 15° giornata di Lba, la nona sconfitta consecutiva.
Basket Femminile Pontedera - Acqua dell'elba Nico Basket 42-63
Quello che sotto l’albero di Natale era un semplice biglietto di auguri, e di regalo, decisamente particolare si è trasformato in un’esperienza unica domenica scorsa, in occasione della 14° giornata di Lba 2024/25 tra Estra Pistoia Basket e EA7 Armani Milano.
Il lungo weekend dell’Epifania ha riportato in campo i ragazzi del settore giovanile di Pistoia Basket Junior.
Prime gare podistiche dell’anno e Silvano Fedi già protagonista negli appuntamenti del calendario.
"Raccontami un libro", di Ilaria Cecchi.
La mostra "Anima e sguardi", di Giulia Marcucci, è a cura di Daniela Pronesti.
La società Pe.Par interviene sulla gestione dei parcheggi.
"La Pe.Par in data 23 aprile ha provveduto ad inviare le memorie in risposta alla comunicazione inviata dal Comune relativa all’avvio del procedimento amministrativo così come da delibera n.81/2019.
Pe.Par ha voluto innanzitutto evidenziare come tale comunicazione comunale sia illegittima per mancanza degli elementi essenziali sottolineando che in giurisprudenza tali comunicazioni non possono essere a tal punto assottigliate, carenti e scarne, da non indicare i dati essenziali che forniscono la portata della lesività del provvedimento.
Ciò è tanto più grave laddove si rileva che la deliberazione della giunta municipale 81/2019 risulta affetta da evidenti profili di illegittimità, viziata per eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, carenze di presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.
Pe.Par innanzitutto rileva che la deliberazione in oggetto si fonda sul contenuto di una relazione “preliminare” redatta dallo “studio legale Carrozza di Pisa” e acquisita dal Comune in data 26.03.2019 (prot. n. 12119).
L’estensore di detta relazione preliminare, che risulta sottoscritta unicamente da Angela Nobile, di cui non sono precisate le qualifiche professionali, si premura di precisare, a più riprese, di non avere rintracciato una parte rilevante degli atti e dei documenti oggetto di indagine (a pagina 4, solo per fare un esempio, si afferma che “non si sono potuti acquisire gli atti di gara (salvo bando e capitolato) né verificare gli accertamenti effettuati (sui requisiti) a seguito dell’aggiudicazione definitiva” e neppure “gli atti oggetto di approvazione con la deliberazione n. 210/2011 della giunta”) e, dunque, di non essere in grado di fornire un parere definitivo, ma solo “prime valutazioni nel rispetto dell’incarico conferito dall’amministrazione comunale”.
Trattandosi, dunque, di “prime valutazioni” non sostenute da una completa disamina della complessa documentazione relativa alla procedura in oggetto, deve essere censurata quantomeno come imprudente e affrettata la decisione dell’amministrazione comunale di avviare immediatamente le procedure di annullamento d’ufficio di delibere ormai consolidate e risalenti a circa dieci anni fa.
Sempre preliminarmente Pe.Par mostra come nella deliberazione in discorso si diano per scontate una serie di illegittimità che affliggerebbero la procedura di project financing, mancando di indicare quali sarebbero le violazioni di legge concretamente consumatesi.
Basta, al riguardo, considerare il punto nel quale si tratteggiano (senza mai individuare atti, condotte o episodi concreti che avrebbero determinato la violazione) i vizi della procedura di individuazione del soggetto promotore.
Secondo il parere reso dalla dott.ssa Nobile la concessione da parte del Comune di “ipoteca” sulle aree oggetto della concessione sarebbe illegittima e comunque contraria alla disciplina del “project”, in quanto in tal modo “l’amministrazione ha assunto a proprio carico il rischio di impresa quasi per intero, se si tiene conto dell’importo dei lavori a oggi collaudati e dell’importo dei mutui garantiti”.
La critica è palesemente infondata e denota una scarsa conoscenza della materia che viene affrontata; e infatti;
- come risulta dalla convenzione sottoscritta in data 19.10.2011 e dai contratti di mutuo stipulati in data 31.10.2011 l’ipoteca di cui si discute ha per oggetto il “diritto derivante dall’affidamento in concessione per la durata di anni 32 (trentadue) e mesi 6 (sei) a decorrere dal 2 settembre 2011, che le parti dichiarano equiparabile al diritto di superficie per gli effetti dell’articolo 2810 Codice civile, su area di proprietà del Comune”;
- come dovrebbe essere noto, ai sensi dell’art. 952 c.c. “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. Pertanto, il diritto di superficie non ha per oggetto il suolo, che per definizione rimane di proprietà del costituente;
- l’ipoteca concessa a favore della banca mutuante ha, dunque, per oggetto i beni immobili realizzati da Pe.Par. sulle aree di proprietà del Comune ed è destinata ad estinguersi alla scadenza della concessione, così come chiaramente disposto dall’art. 954, comma 1, cod. civ.;
- ne consegue che il suolo di proprietà del Comune non è gravato da ipoteca e comunque che l’amministrazione non ha assunto in alcun modo il rischio di impresa, che è interamente rimasto a carico di Pe.Par., che a sue spese ha realizzato l’intervento di cui si tratta.
Pe.Par fa inoltre presente che i pagamenti eseguiti dalla società di progetto hanno rispettato e rispettano i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalle norme di riferimento e sono stati già oggetto di verifica in sede di collaudo. Non è un caso che mai sia stato contestato alcunché in proposito.
Pe.Par inoltre non può che evidenziare come l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale dell’annullamento della convenzione e della imminente acquisizione dei parcheggi realizzati e pagati dalla stessa Pe.Par. ha determinato un comprensibile allarme tra gli operatori economici, che hanno rapporti con la società concessionaria cagionando gravi danni anche in termini di immagine di cui verrà richiesto l’integrale risarcimento.
Infine Pe.Par manifesta come il provvedimento di annullamento in autotutela prospettato dal Comune si pone in aperto contrasto con il termine di diciotto mesi di cui al rinovellato articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990, con il suo parametro di ragionevolezza e con ulteriori norme dell’ordinamento in tema di poteri di riesame di una situazione consolidata da parte della pubblica amministrazione.
Concludendo la nota rivela come l’iniziativa adottata dal Comune si pone in continuità con la condotta sin ora tenuta, gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti e oltremodo dannosa nei confronti della società Pe.Par che, ci permettiamo di evidenziare, dell’intera collettività.
I gravi inadempimenti e carenze dell’amministrazione comunale hanno determinato un pregiudizio economico enorme alla Pe.Par. A più riprese, inoltre, si sono invocati i rimedi previsti dal contratto, anche sotto questo profilo completamente disatteso da parte del Comune.
In questo contesto, dunque, è agevole rilevare come questa ulteriore iniziativa del Comune (oggetto di ampia diffusione sui mezzi di comunicazione e con toni tesi a portare pregiudizio all’immagine della scrivente) si pone in continuità con l’intento di danneggiare in ogni modo la società di progetto.
Appare, inoltre, evidente che le condotte stigmatizzate generano ulteriori danni, che dovranno essere ristorati.
Sarebbe gradito per l’intera collettività che l’amministrazione comunale inserisse all’interno del proprio sito l’intera nota inviata da Pe.Par così come è stata inserita la relazione dello studio Carrozza (senza la sua firma) e la delibera n.81 /2019".