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PESCIA
Leggio (Pescia è di tutti): "Incompatibilità Giurlani, palese contrasto con quanto prevede il regolamento comunale"

10/12/2022 - 14:20

Formo la presente in qualità di presentatore di una segnalazione alla Prefettura di Pistoia, nel luglio 2022, dal seguente oggetto: “Parere Ministero dell’Interno del 14 giugno 2021 - effetti della sentenza della Seconda Sezione Centrale di Appello n. 160/2022 e della Terza Sezione Centrale di Appello n. 560/2021 a carico dell’amministratore Sig. Oreste GIURLANI” (Sindaco di Pescia). Tale istanza è stata inviata dal sottoscritto al Comune di Pescia ed alla Prefettura di Pistoia.

 

Quest’ultima Amministrazione, in data 28 ottobre 2022, ha fatto pervenire un parere, espresso dal Ministero dell’Interno il 14 ottobre 2022, ed inviato al Comune di Pescia, nonché al sottoscritto per conoscenza, in cui si legge che, rispetto alla verifica della sussistenza dell’incompatibilità del Sindaco, prevista dall’art. 63 c. 5 T.U.E.L., a seguito delle Sentenze definitive, emesse dalla Corte dei Conti, a carico del Sig. GIURLANI Oreste (era questo l’oggetto dell’istanza proposta dal sottoscritto e come sopra ricordata), la “valutazione in ordine alla sussistenza dell’eventuale incompatibilità è rimessa al Consiglio Comunale”.

 

Tuttavia, dall’ascolto della diretta streaming del Consiglio Comunale di Pescia, tenutosi in data 18 novembre 2022, lo scrivente apprendeva che il Consigliere comunale Dott. Francesco Conforti, nel corso della discussione di una interrogazione avente ad oggetto proprio il citato parere espresso dal Min. Interno, ha presentato al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Vittoriano Brizzi un atto, volto a chiedere al Consiglio Comunale in questione un pronunciamento riguardo la sussistenza o meno della ricordata causa di incompatibilità del Sindaco, tramite votazione. Dalla lettura dell’art. 69 T.U.E.L., peraltro, si evince che il pronunciamento, richiesto al Consiglio Comunale, sarebbe arrivato, in ogni caso, al termine della procedura prevista dalla citata normativa e certo non “seduta stante”.

 

Non conosco quale forma rivesta precisamente l’atto, depositato dal Consigliere comunale Dott. Conforti, alla Presidenza dello stesso Consiglio; ma, qualora si fosse trattato di una risoluzione, rammento che l’art. 63 del Regolamento del Consiglio Comunale di Pescia prevede che le risoluzioni “vengono discusse e votate durante la seduta”, ma questo, dalla diretta streaming dello svolgimento del ricordato CC, non appare si sia verificato. In ogni caso, l’articolo del quotidiano Il Tirreno, cronaca di Pescia, in data 30 novembre 2022, ha riportato la notizia di un parere, espresso dal Segretario Comunale del Comune di Pescia Dott. Marco Cini, il quale, già in corso della ricordata seduta del Consiglio Comunale, aveva espresso alcune valutazioni di merito sulla questione.

 

Il quotidiano Il Tirreno riporta che, secondo il parere reso dal Segretario Comunale Dott. Cini, “l’incompatibilità è del tutto presunta e non corrispondente alla realtà dei fatti tanto che la possibilità che intervenga il Consiglio Comunale è del tutto eventuale per mancanza dei presupposti”. In virtù di tale parere, l’atto proposto dal Consigliere comunale Dott. Conforti e citato in apertura non sarebbe proprio stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30 novembre 2022, circostanza, questa, effettivamente avvenuta, come ho potuto constatare sul sito web istituzionale del Comune di Pescia.

 

Dalla lettura dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale si legge che il Presidente del Consiglio Comunale “può decidere di non iscrivere la proposta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale qualora, sentita la conferenza dei capigruppo, non ravvisi la competenza di quest’organo a trattare l’argomento”.

 

La competenza del Consiglio Comunale a trattare l’argomento, indipendentemente dall’esito della votazione, è stata, però, riaffermata sia dal parere del Ministero dell’Interno (con atto del 14 ottobre 2022), sia dalla nota della Prefettura di Pistoia: dunque in base a quale presupposto giuridico il Presidente del Consiglio Comunale di Pescia si è assunto la responsabilità di dichiarare incompetente il Consiglio Comunale a pronunciarsi sul tema? E ciò in aperta contraddizione, per non dire violazione, con quanto disposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Pistoia.

 

Alla luce di tutto quanto premesso, avanzo il presente esposto al fine di chiedere all’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, competente per sede, di verificare se siano state seguite le modalità previste dal predetto art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale di Pescia (PT), in relazione alla decisione assunta dal Presidente dello stesso Consiglio Comunale Sig. Vittoriano Brizzi.

 

Infatti, dalla lettura dell’art. 69 T.U.E.L. si evince che l’iscrizione dell’atto del Consigliere comunale Dott. Conforti, all’ordine del giorno della discussione del Consiglio Comunale, avrebbe comportato, in caso di approvazione, un’iniziale contestazione della presunta incompatibilità del Sindaco Sig. Giurlani, il quale avrebbe avuto un termine di 10 giorni per far pervenire al Consiglio Comunale le proprie valutazioni, e, solo successivamente ad esse, il Consiglio Comunale si sarebbe espresso riguardo la sussistenza della causa di incompatibilità. Al Consiglio Comunale di Pescia, invece, per effetto delle ricordate condotte, è stata preclusa la possibilità di trattare il tema, indipendentemente da come si sarebbe lo stesso pronunciato, in ordine alla effettiva sussistenza della causa di incompatibilità del Sindaco Sig. Giurlani.

 

Nonostante quanto disposto dal parere del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022 e dalla nota della Prefettura di Pistoia del 28 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio Comunale non solo ha ritenuto autonomamente di non sottoporre la questione all’esame del Consiglio Comunale, ma, oltretutto, ha dichiarato inammissibile l’atto, proveniente da un Consigliere comunale (il Dott. Conforti), affinché il Consiglio Comunale almeno discutesse su detto tema.

 

Con la presente segnalazione, dunque, sono a chiedere a codesta spettabile Procura della Repubblica di accertare se vi siano profili di rilevanza penale, ai sensi della normativa vigente, sui fatti sopra riportati, nei confronti di chicchessia, e rispetto alla circostanza che il Consiglio Comunale di Pescia non sia stato ritenuto “competente” a discutere del tema, nonostante quanto previsto dall’art. 69 del D. Lgs. 267/2000 e così come ribadito e disposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Pistoia negli atti sopra ricordati.

Fonte: Pescia è di tutti
 
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10/12/2022 - 23:58

AUTORE:
Giangi

Se la decisione di rendere incompatibile con la carica di sindaco ! Attuale primo cittadino è possibile con decisione del consiglio comunale , la risposta del ministero interni , cita lin ipotesi la sola possibilità , ma non impone certamente un giudizio.
La conferenza dei capi gruppo in cui tutte le forze sono presenti ,decide a maggioranza di sottoporre o non la questione al consiglio .
Una sfiducia al sindaco è altro percorso e modalità che la legge prevede
Per me è diventata una ossessione .
Inoltre se la lega &c elimineranno la legge attuale , a Pescia si ripresenterà candidato e forse vincerà ancora l attuale sindaco .Auguroni !